CODICE DI CONDOTTA DELL’A.N.P.C.P. –ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE DI COACH PROFESSIONISTI

Premesse

  • Premesso che l’Associazione Nazionale Professionale di Coach Professionisti nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze, la preparazione e la formazione permanente degli Associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche nel campo del Coaching e per la tutela degli utenti, secondo la legge 14 gennaio 2013 n°4 .
  • Premesso che adotta un Codice di Condotta, ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice.
  • Premesso che l’Associazione ha attivato uno Sportello per il cittadino consumatore, presso cui i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale ed agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti.
  • Premesso che viene svolta attività di vigilanza sulla qualificazione della prestazione professionale che dovrà essere conforme alle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, denominate “normativa tecnica UNI”, art.6, comma 2, L.14 Gennaio 2013 n°4, di cui alla Direttiva 98/34/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Giugno 1998, sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
  • Premesso che l’Etica e i valori che guidano l’Associazione determinano l’elemento imprescindibile sulla base del quale si fonda la formazione permanente e la crescita personale e professionale dell’Associato e che essi sono valori a cui tutti gli Associati devono attenersi, non violandoli con alcun comportamento inadeguato a tal fine.
  • L’Associazione precetta a ciascun Associato di tenere un comportamento, personale e professionale, retto e riconoscibile; sia nel proprio ambiente lavorativo che nelle diverse circostanze della vita privata.
  • L’Associazione richiede irreprensibilità di comportamento nei rapporti sia con il pubblico in genere sia con gli Utenti.
  • In alcun modo è permesso di recare offesa e pregiudizio sia a comportamenti che a credenze riconosciuti dalla coscienza civile.
  • Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto, Regolamento, Delibere degli organi sociali dell’Associazione, ogni Professionista del Coaching ha l’obbligo di rispettare quanto dettato dal Codice di Condotta.

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

1. Obblighi Deontologici

L’Associato deve esercitare la Professione del Coach nel rispetto dei Principi Costituzionali, delle Leggi dello Stato, dell’Ordinamento Comunitario e di ogni altra fonte normativa che regola in generale l’attività professionale del Coaching.

Ogni Associato è obbligato a rispettare e far rispettare il presente Codice di Condotta Professionale; la violazione di tale precetto è sanzionabile a norma dello Statuto, del Regolamento associativo e del presente Codice di Condotta.

2. Dignità e Decoro.

L’Associato deve svolgere la propria attività professionale nel rispetto della dignità e del decoro che caratterizzano ogni attività professionale.

Gli Associati devono essere in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento associativo, oltre che rispettare gli obblighi dell’aggiornamento professionale e della formazione continua.

La trasparenza, la professionalità ed il rispetto deontologico delle norme devono contraddistinguere ogni operato professionale e ogni forma di comunicazione posta in essere dall’Associato, sia nel rapporto con i propri colleghi, sia nel rapporto tra professionista e Utente, sia nel rapporto con altri Enti e Istituzioni.

3. Correttezza Professionale.

L’Associato è tenuto al mantenimento di un comportamento consono e adeguato nei confronti dei propri collaboratori, dei clienti e di ogni altra persona con cui entra in relazione.

Il confronto professionale tra colleghi deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze, elevata competenza professionale ed esperienza.

All’Associato è vietato violare il segreto professionale riguardante notizie e fatti aziendali e/o personali dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della professione, anche successivamente alla cessazione della propria attività e del rapporto con le persone interessate.

È fatto obbligo all’Associato di rispettare quanto previsto nei regolamenti associativi, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Sanzioni

Ogni caso di violazione del Presente Codice di Condotta Professionale, da parte dell’Associato, è sanzionato con delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

Contro tale delibera l’Associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nei tempi e modi previsti dallo Statuto e Regolamento.

Le sanzioni erogabili sono:

la Sospensione, nei casi di violazione non eccessivamente grave e ritenuta sanabile, ovvero nelle more della definizione dell’azione oggetto del contenzioso. L’Associato dovrà adempiere a quanto ad egli precettato, nei modi e termini indicati nelle delibere degli Organi associativi, al fine di sanare la violazione compiuta.
Il mancato adempimento ovvero il ripetersi di una nuova o diversa violazione del presente Codice di Condotta, comporta la radiazione dall’Associazione;

la Radiazione, nel caso di violazione grave per cui l’Associato commette azioni o tiene comportamenti disonorevoli, contrari al sodalizio associativo professionale, lesivi per l’Utenza e per l’Associazione.

Le succitate sanzioni sono erogabili previo accertamento della violazione rilevata segnalata al Consiglio Nazionale con comunicazione diretta scritta da parte di un qualunque altro Socio o da un cittadino utente attraverso lo Sportello dei Consumatori; le violazioni rilevate possono essere relative all’applicazione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione Nazionale Professionale di Coach Professionisti, ovvero, più in generale, riferite a:

  • condotta professionale scorretta nei confronti di terzi (clienti o colleghi)
  • dichiarazioni false e mendaci a scopo pubblicitario o volte a evitare le proprie responsabilità professionali
  • dichiarazioni denigratorie volte a sminuire la professionalità di colleghi professionisti
  • utilizzo inappropriato del nome e ruolo professionale
  • utilizzo di comportamenti contrari all’applicazione delle norme di qualità, qualità dei servizi di Coaching erogati e qualità della formazione non convenzionale ai sensi delle normative UNI EN-ISO 9001/15, UNI 11601/15 e UNI ISO 21001/19
  • utilizzo improprio e fraudolento delle competenze professionali
  • violazione delle norme sulla privacy e sul segreto professionale
  • utilizzo di comportamenti di concorrenza sleale