Revisore Unico o Collegio dei Sindaci Revisori

L’ associazione può nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti nominati dall’Assemblea Generale degli Associati, tenendo conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale; la validità della carica è di quattro anni.

Nel caso in cui si adotti la nomina di una Collegio, il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione. I Sindaci Revisori partecipano, quando richiesto, alle sedute del Consiglio   Direttivo   Nazionale   a   mezzo   del   loro   Presidente,   riferendo   periodicamente sull’ andamento amministrativo.

I Sindaci non possono far parte di altro organismo sociale dell’ Associazione.

In caso di vacanza del Revisore Unico o di uno o più Revisori del Collegio, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza i candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato più voti. In caso di non esistenza di candidati non eletti dall’ Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all’integrazione del Collego dei Revisori. Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Presidente dell’Associazione, in piena autonomia, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di un vicepresidente che lavora in coordinamento con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale:

  • redige annualmente il Bilancio preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione dell’Associazione;
  • designa la nomina dei rappresentanti dell’Associazione in Enti e organismi esterni;
  • accoglie o respinge le domande di iscrizione all’Associazione;
  • adotta provvedimenti disciplinari.

Il Presidente Nazionale, in piena autonomia:

convoca il Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità previste dallo Statuto e Regolamento;

convoca d’urgenza l’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, nel caso di decadenza per qualsiasi causa della maggior parte dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; considerandosi decaduto l’intero Consiglio. Contestualmente alla convocazione essa emana il Regolamento Congressuale di svolgimento dell’Assemblea;

convoca d’urgenza l’Assemblea degli Associati, in via straordinaria, nel caso di ratifica, urgente e necessaria, delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, per adeguamento a provvedimenti normativi impellenti e secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento.

Ciò avviene soltanto quando il ricorso alle normali procedure di convocazione dell’Assemblea non permette, a causa della ristrettezza temporale e urgenza, di poter effettuare le modifiche statutarie previste normativamente.

Revisore Unico: Eleonora Leuti