L’associazione può nominare un Revisore Unico o un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti nominati dall’Assemblea Generale degli Associati, tenendo conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale; la validità della carica è di quattro anni.
Nel caso in cui si adotti la nomina di una Collegio, il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione. I Sindaci Revisori partecipano, quando richiesto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo del loro Presidente, riferendo periodicamente sull’andamento amministrativo.
I Sindaci non possono far parte di altro organismo sociale dell’Associazione.
In caso di vacanza del Revisore Unico o di uno o più Sindaci, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza i candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato più voti. In caso di non esistenza di candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all’integrazione del Collego dei Sindaci Revisori. Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.
Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggerlo ex novo.